La reperibilità durante la malattia deve essere garantita dal lavoratore per permettere ai medici inviati dall’INPS di verificarne le condizioni di salute. Ma ci sono alcuni casi in cui il lavoratore è autorizzato ad assentarsi oppure è completamente esente.
La reperibilità durante la malattia deve essere garantita per tutti i giorni indicati nel certificato medico (festivi compresi) nelle seguenti fasce orarie:
- dalle 10 all 12
- dalle 17 alle 19
Tutti i lavoratori dipendenti privati devono rendersi reperibili durante un periodo coperto da malattia.
Esistono però alcune patologie che permettono al lavoratore in malattia di essere esenti da visite mediche di controllo.
Questi casi sono specificati negli allegati a fondo pagina della Circolare 95 del 07/06/2016.
Clicca qui per leggere l’approfondimento ““LINEE GUIDA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE, 11 GENNAIO
2016, PREVISTO DALL’ART. 25 DEL D. LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151”.
Esclusioni dall’obbligo di reperibilità durante la malattia lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita:
le patologie devono essere certificate da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. - stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta:
per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.
Per i lavoratori in malattia è giustificata l’assenza a visita solo nei seguenti casi:
- necessità di effettuare visite mediche urgenti che non possono essere eseguite in altre fasce orarie
- gravi motivi personali o familiari
- cause di forza maggiore (Cassazione n. 1668/96)
In caso di visita medica urgente il medico può rilasciare un certificato in cui si dichiarano data, ora e motivo della visita. In questo caso bisogna fare attenzione perché i motivi di urgenza e l’impossibilità di rimandare la visita ad una fascia oraria esclusa dalla reperibilità, devono essere comprovati, altrimenti si rischia di veder respinta la propria giustificazione.
Ad esempio se siete in malattia per un’influenza e avete un ascesso doloroso ad un dente la corsa dal dentista è d’obbligo. Non sarà considerata altrettanto urgente l’assenza per una igiene dentale, che può essere tranquillamente rimandata di qualche giorno o comunque in un altro orario che non sia quello di reperibilità.
I gravi motivi personali o familiari non devono essere intesi solo come motivi legati alla salute ma può anche riguardare altre sfere importanti della propria vita come può essere quella economica. I familiari inoltre non sono intesi solo quelli presente nel proprio nucleo familiari ma vengono considerati anche quelli caratterizzati da stretti legami come sorelle, fratelli o genitori.
Cosa accade se sono assente durante una visita di controllo?
Il lavoratore assente alla visita di controllo del medico fiscale troverà nella buca delle lettere il verbale del medico. Nel verbale saranno indicati luogo, data e ora stabiliti per la visita e per la consegna della giustificazione per l’assenza a visita, solitamente disposta per il giorno successivo.
La giustificazione deve essere consegnata anche nel momento in cui il medico ed il lavoratore siano giunti al domicilio nello stesso momento. In parole povere, se siete usciti durante gli orari di reperibilità e quando rientrate trovate il medico fuori dalla porta dovete essere in possesso di un giustificativo da esibire al momento.
Come posso comunicare all’INPS un domicilio diverso da quello indicato per la reperibilità all’interno del certificato medico?
Se il lavoratore deve spostarsi in un altro domicilio durante un periodo di malattia può comunicare all’INPS un nuovo indirizzo di reperibilità. Tutte le istruzioni le abbiamo indicate in questo articolo.