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Supporto Formazione e Lavoro da 350 euro al mese, come e quando presentare la domanda

da Redazione
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Lo smantellamento graduale del Reddito di Cittadinanza prevede anche l’introduzione altrettanto graduale di nuove misure a sostegno del reddito, tra cui il nuovo Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) che verrà introdotto dal mese di Settembre 2023.


Supporto Formazione e Lavoro da 350 euro al mese, come e quando presentare la domanda. La misura del SFL è istituita, dal 1° settembre 2023, nell’ottica di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

La particolarità di questo sussidio è che è assegnato al singolo richiedente e non a tutto il nucleo familiare. Ogni componente del nucleo familiare può presentare la domanda.


A chi spetta il SFL

Per avere diritto al SFL è necessario che il richiedente possa soddisfare i seguenti requisiti:

  • età compresa tra 18 e 59 anni
  • un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui
  • non posseggono i requisiti per accedere all’ADI.

Il beneficio Supporto per la Formazione ed il Lavoro non è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Potranno quindi presentare la domanda tutti i componenti dei nuclei familiari che rientrano nei requisiti e che hanno terminato di percepire il Reddito di Cittadinanza in Luglio o Agosto 2023.


Durata Supporto Formazione Lavoro

Il Supporto Formazione Lavoro ha una durata massima di 12 mesi, sembra dunque che non sia rinnovabile.


Quanto spetta e modalità di pagamento

Il Supporto Formazione Lavoro prevede una retribuzione di 350 euro mensili che verrà accreditata sul conto corrente del richiedente indicato al momento della domanda. Se il richiedente non possiede un conto o una carta prepagata con IBAN può sempre richiedere l’accredito tramite bonifico domiciliato.


Presentazione della domanda Supporto Formazione Lavoro e decorrenza

Gli aventi diritto potranno inoltrare le domande a partire dal 1° Settembre 2023:

  • online tramite il sito INPS con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS
  • tramite patronato/CAF.

Il beneficio decorre dal mese in cui il richiedente aderisce alle misure di formazione e di attivazione lavorative indicate nel patto di servizio personalizzato. Il beneficiario è tenuto a dare conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio viene sospeso.


Il patto di servizio personalizzato

Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione.
Il patto di servizio personalizzato può prevedere l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi.
A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la nuova piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), l’interessato può:

  • ricevere offerte di lavoro
  • partecipare a servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro
  • essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.

L’interessato può autonomamente individuare progetti di formazione ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma SIISL.


Compatibilità

Il Supporto per la formazione e il lavoro non è compatibile con l’Assegno di Inclusione (che entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2024) ma può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’ADI che decidono di partecipare ai percorsi di inclusione sociale e professionale sopra indicati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei che beneficiano dell’ADI e non siano obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 48/2023.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.


Supporto Formazione Lavoro e nuova attività lavorativa

SFL e lavoro dipendente

Se il lavoratore che percepisce i sussidio del SFL si rioccupa con contratto da lavoro dipendente è tenuto a comunicare all’INPS il reddito lordo annuo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Fino a 3000 euro annui il reddito derivante da attività lavorativa è totalmente compatibile con il beneficio, dunque in questo caso l’importo mensile resterà di 350 euro.
Solo il reddito eccedente i 3000 euro (lordi annui) concorre alla rideterminazione del beneficio economico che andrà ovviamente a diminuire quando non ad azzerarsi completamente.
La rideterminazione del beneficio economico decorre dal mese successivo a quello della variazione.

SFL e lavoro autonomo

In caso di avvio di attività autonoma l’interessato è invece tenuto alla comunicazione entro il giorno precedente l’avvio della stessa attività.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività e deve essere comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno (15 Aprile – 15 Luglio – 15 Ottobre – 15 Gennaio). A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio.

L’importo del beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e come per l’attività dipendente, il reddito concorre per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui.

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