L’emergenza sanitaria ha costretto milioni di lavoratori in Cassa Integrazione, CIG in deroga e FIS, e molti che erano già in malattia si sono trovati in difficoltà. Prevale la CIG o la malattia? E in quali casi? I chiarimenti dell’INPS nel messaggio 1822 del 30/04/2020.
Tra Cassa Integrazione e malattia prevale la CIG ma non sempre. Ero già in malattia e il datore di lavoro mi ha messo in cassa integrazione? Si può fare? E se invece mi ammalo durante la cassa integrazione? Qual è la normativa che tutela il lavoratore? A questi quesiti risponde l’INPS con il messaggio 1822 del 30/04/2020 chiarendo la normativa in merito alla prevalenza di una o l’altra prestazione.
Tra cassa integrazione a zero ore e malattia – prevale la CIG
Nel messaggio l’Istituto ribadisce che l’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 prevede che “il trattamento di integrazione salariale (CIG) sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
Ciò significa che se durante il periodo di cassa integrazione il lavoratore dovesse ammalarsi prevale comunque l’indennità di CIG. Ne consegue che il lavoratore, essendo sospeso il rapporto di lavoro, non è tenuto a comunicare la malattia né all’INPS né al datore di lavoro.
Se la malattia inizia prima della Cassa Integrazione
Se la malattia è iniziata prima della sospensione dell’attività lavorativa per CIG si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; quindi la malattia sarà pagata fino al giorno precedente l’inizio della CIG
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
Riferimento Circolare n. 197/2015
Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla CIG in deroga.
Tra FIS e malattia prevale il FIS
Chiarimenti sono stati esposti anche per ciò che concerne il FIS, per il quale valgono bene o male le stesse regole della CIG. La circolare n. 130/2017, in materia di FIS, è la normativa di riferimento.
In caso di sospensione a zero ore nell’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione, la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa.
Se la malattia inizia prima del FIS
Nell’ipotesi in cui la malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si possono verificare due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;
- se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973).
Non essendo intervenute modifiche alla disciplina sopra illustrata, la stessa continua ad applicarsi anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG a zero ore, FIS, CIGD) intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per COVID-19.
