Da Luglio 2020 il Trattamento Integrativo ha sostituito il Bonus Irpef ( o Bonus Renzi), di seguito vi illustriamo la normativa e i lavoratori aventi diritto.
Trattamento Integrativo 2021, quanto spetta e a chi. Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 (Allegato n. 1), prevede, a partire dal 1° luglio 2020, due distinte agevolazioni fiscali in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, in luogo del bonus di 80 euro previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che è, pertanto, abrogato dalla medesima decorrenza.
Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:
- trattamento integrativo del reddito pari a 100 euro mensili, per un importo rispettivamente di 600 euro con riferimento al secondo semestre del 2020, e di 1.200 euro annui dal 2021 per redditi di importo complessivamente non superiore a 28.000 euro annui;
- un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda di carattere temporaneo, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore a 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.
Trattamento Integrativo 2021
L’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 prevede il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo pari a 600 euro per il secondo semestre dell’anno 2020 e a 1.200 euro annui a decorrere dall’anno 2021 ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, il cui importo complessivo non è superiore a 28.000 euro annui e aventi un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti previste dall’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), determinate sui medesimi redditi.
Il trattamento integrativo, che come il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non concorre alla formazione del reddito, deve essere riconosciuto, in via automatica, da parte dei sostituti di imposta, a partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 ed è rapportato al periodo di lavoro.
Ulteriore detrazione
L’articolo 2 del decreto-legge n. 3/2020 prevede per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, nella seguente misura:
- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo annuo e` superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro se il reddito complessivo annuo e` superiore a 35.000 euro, ma non a 40.000 euro.
Al momento, l’ulteriore detrazione è prevista solo per il secondo semestre dell’anno 2020, in quanto riconducibile ad una più ampia revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.
Trattamento Integrativo 2021, a chi spetta
I beneficiari del Trattamento Integrativo 2021 e dell’ulteriore detrazione sono i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:
– redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR;
– redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’articolo 50, del TUIR appartenenti alle seguenti categorie:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
Trattamento Integrativo 2021, a chi non spetta
Sono esclusi dai benefici fiscali in questione i titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, e i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente diversi da quelli indicati nel decreto. Sono esclusi i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.
Verifica dei limiti reddituali
Ai fini della determinazione del reddito complessivo non è considerato il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, mentre si tiene conto anche della quota esente degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che rientrano in Italia (articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010) e della quota esente prevista dal regime di favore per i lavoratori rimpatriati (articolo 16 del D.lgs n. 147/2015).
Regole per la concessione del solo trattamento integrativo
Per aver diritto al trattamento integrativo 2021 i titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere un’imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’articolo 13 del TUIR.
Non è rilevante se l’imposta lorda sia ridotta o azzerata per effetto di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR, come per esempio le detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR).
Adempimenti del sostituto d’imposta
Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta che è tenuto ad erogarlo, in rapporto all’effettivo periodo di lavoro prestato nell’anno, in via automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore, il quale è tuttavia tenuto ad informare tempestivamente il sostituto d’imposta qualora non possieda o perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio.
Per i lavoratori dipendenti il sostituto d’imposta è il datore di lavoro. Per i percettori di Naspi o altre prestazioni a sostegno del reddito il sostituto d’imposta è l’INPS.
L’erogazione del trattamento integrativo effettuata dal sostituto d’imposta viene recuperata, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 3/2020, per compensazione tramite il modello F24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale
Le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in argomento in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 6 e 49 del TUIR[1].
Il trattamento integrativo verrà riconosciuto in via automatica dall’INPS solo per le prestazioni pagate direttamente all’assicurato, per le quali l’Istituto svolge, appunto, le funzioni di sostituto d’imposta.
Ai fini della determinazione del trattamento integrativo, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in:
- prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale”;
- prestazioni per le quali il credito viene determinato in base ai dati disponibili.
In particolare, rientrano nella prima categoria le seguenti prestazioni:
- l’indennità di disoccupazione NASpI;
- l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- i trattamenti disoccupazione agricola (DS AGRI);
- gli assegni integrativi di misura della NASpI previsti da alcuni Fondi di Solidarietà;
- l’assegno integrativo della durata della NASpI e della mobilità ordinaria previsto dal Fondo del Trasporto Aereo;
- l’assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo;
- crediti da lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992 (c.d. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di Garanzia;
- indennità di maternità per congedo obbligatorio;
- congedo obbligatorio del padre;
- assegno per le attività socialmente utili;
- indennità di tirocinio.
Vi rientrano, anche, i pagamenti a stralcio delle indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI, di mobilità ordinaria e dei trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia.
Rientrano, invece, nella seconda categoria tutti quei trattamenti per i quali, non essendo nota la durata, non è possibile determinare un reddito previsionale, e più in particolare:
- tutte le tipologie di integrazione salariale: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà (dei Fondi di solidarietà bilaterale/Fondo di integrazione salariale);
- l’assegno di ricollocazione per i titolari di CIGS (c.d. “bonus Rioccupazione”);
- la malattia;
- le indennità per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori assicurati ex IPSEMA;
- il congedo parentale;
- il congedo facoltativo del padre;
- le indennità antitubercolari TBC;
- i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992;
- le prestazioni di congedo straordinario.
Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale escluse
Rimangono escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del TUIR, come di seguito elencate:
- il TFR Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982;
- il TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
- i pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 5.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all’articolo 17 del TUIR.
Resta escluso il pagamento anticipato dell’indennità di NASpI erogata in unica soluzione al fine di incentivare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo dell’assicurato, in quanto perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale per assumere la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità.
Sono ancora da escludere dall’ambito di applicazione della normativa del credito in argomento, in quanto costituiscono redditi da lavoro autonomo e non sono redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, comma 1 e comma 2, lett. b), e 50, comma 1, del TUIR:
- le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
- le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.
Sono, infine, escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali, quali:
- il Reddito di cittadinanza;
- gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare;
- l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (il c.d. assegno di maternità dello Stato);
- le indennità COVID-19 di cui al D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, e di cui al D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, c.d. “decreto Rilancio”;
- l’anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020;
- l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni;
- il Premio alla Nascita;
- l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè);
- il bonus baby-sitting.
Comunicazione per la rinuncia al Trattamento Integrativo
Potranno essere presentate da parte degli assicurati, attraverso i canali di presentazione sottoelencati, dichiarazioni/richieste volte alla rinuncia del beneficio e precisamente:
- gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del trattamento integrativo sulla prestazione erogata dall’INPS sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, che provvederà a recuperare il beneficio eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (ad esempio, i titolari di Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista di 28.000 euro annuo prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 per la concessione del beneficio, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto
La rinuncia al Trattamento Integrativo può essere inviata tramite il sito dell’INPS cliccando qui.
Comunicazione per la rinuncia all’ulteriore detrazione
La rinuncia all’ulteriore detrazione può essere effettuata tramite il sito dell’INPS cliccando qui.
Al riguardo si precisa che:
- la rinuncia alla detrazione di cui all’articolo 13 del TUIR comporta la rinuncia anche all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 3/2020;
- il diritto alle detrazioni fiscali previste dal predetto articolo 13 comporta il riconoscimento automatico dell’ulteriore detrazione nel rispetto dei limiti reddituali previsti dalla norma.