Il congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere è stabilito con L’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015.
Il congedo spetta a tutte le lavoratrici del settore pubblico e privato, per le lavoratrici con contratto a progetto non è indennizzato, mentre non spetta alle lavoratrici domestiche (sic!)
Requisiti
Le donne vittime di violenza di genere che intenda avvalersi del congedo potranno farne richiesta a condizione che:
- risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività lavorativa
- siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all’articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
Durata
Il periodo del congedo per le donne vittime di violenza di genere spetta per un massimo di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate.
Il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa, quindi durante malattie, festività e giorni di riposo. Lo stesso non è fruibile in assenza di rapporto di lavoro.
Tempi di fruizione
Il congedo può essere fruito entro l’arco temporale di 3 anni. In mancanza di specifiche indicazioni di legge, i 3 anni si intendono decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Modalità di fruizione
Il congedo per le donne vittime di violenza di genere può essere fruito sia in modalità giornaliera che oraria, secondo i criteri stabiliti dal proprio Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
La fruizione del congedo in modalità oraria consente alla lavoratrice si astenersi per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero.
Misura
Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.
La domanda
Al fine della fruizione del congedo, le lavoratrici sono tenute a:
- preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità;
- indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo;
- consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.
La domanda andrà comunque consegnata anche alla sede INPS di appartenenza, possibilmente prima dell’inizio del congedo, scaricando e compilando il modulo SR165 dal sito dell’INPS seguendo il percorso www.inps.it >modulistica>ricerca modulo
Le lavoratrici che hanno già fruito di periodi di congedo, dall’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, sono tenute a presentare domanda anche per tali periodi in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.
Alla lavoratrice dipendente in congedo spetta, per lo stesso periodo, la contribuzione figurativa.