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Voucher INPS: compatibilità con NASPI, DIS-COLL, DS AGRICOLA, Mobilità e CIG

da Redazione
voucher inps compatibilità con NASPI, DIS-COLL, DS AGRICOLA Mobilità e CIG

I voucher INPS utilizzati per il lavoro occasionale accessorio prevedono la compatibilità con le prestazioni di NASpI, DIS-COLL, DS Agricola, Mobilità e Cassa Integrazione, ma con alcune accortezze relative ai limiti reddituali (Circolare n. 170 del 13/10/2015).

 

COMPATIBILITÀ TRA VOUCHER INPS E NASPI

COMPATIBILITÀ TRA VOUCHER INPS E DIS-COLL

COMPATIBILITÀ TRA VOUCHER INPS E DS AGRICOLA

COMPATIBILITÀ TRA VOUCHER INPS E MOBILITÀ

COMPATIBILITÀ TRA VOUCHER INPS E CIG

 

Quali sono i limiti per i Voucher INPS e come possiamo ottenere un riscontro? Sono migliaia i lavoratori occasionali in Italia, e molti di loro percepiscono prestazioni INPS a sostegno del reddito.

Giusto per ricordarlo , l’articolo 48 del D. Lgs. n. 81/2015 al comma 2 recita così:

Prestazioni di lavoro accessorio possono essere  altresì  rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel  limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati  ai sensi del comma 1,  da  percettori  di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a  sottrarre  dalla contribuzione figurativa relativa alle  prestazioni  integrative  del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Sarebbe bello, innanzitutto, che i lavoratori potessero vedere accreditati i loro contributi derivati da lavoro accessorio, mentre ad oggi ancora nessuno può visualizzare alcuna somma accreditata nel proprio estratto conto contributivo. Insomma, questi contributi, ad oggi sembrano svaniti nel nulla.

Ma tralasciando le polemiche relative a questo metodo di pagamento, per il quale magari dedicheremo più avanti un nuovo articolo, vediamo in breve quali sono le compatibilità e i limiti di reddito da rispettare nel caso in cui si stia percependo una prestazione a sostegno del reddito e allo stesso tempo si stia svolgendo un’attività lavorativa retribuita con i voucher INPS.

 

COMPATIBILITÀ TRA VOUCHER INPS E NASPI

La prestazione di NASpI, a partire dal 1 gennaio 2015, è totalmente cumulabile entro il limite complessivo di euro 3.000 per anno civile (da gennaio a dicembre).
Per gli importi superiori a questa somma, nel limite di 7000 euro (il massimo percepibile in voucher per anno civile) la NASpI dovrebbe essere (ad oggi non si hanno notizie sull’effettiva riduzione, perlopiù le prestazioni vengono sospese per il periodo indennizzato dai voucher) ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno (Circolare INPS n. 142 del 29/07/2015).

Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività (NASpI-com).

 

COMPATIBILITÀ TRA VOUCHER INPS E DIS-COLL

Per il beneficiario della indennità DIS-COLL che svolga anche attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, la prestazione dovrebbe essere ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno (ad oggi non si hanno notizie sull’effettiva riduzione, perlopiù le prestazioni vengono sospese per il periodo indennizzato dai voucher INPS) .

Il beneficiario della indennità DIS-COLL è tenuto a comunicare all’INPS entro 30 giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività lavorativa occasionale di tipo accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito derivante dalla predetta attività (modello DIS-COLL-com).

voucher INPS

COMPATIBILITÀ TRA VOUCHER INPS E DS AGRICOLA

Anche la Disoccupazione Agricola è totalmente cumulabile entro il limite complessivo di euro 3.000 per anno civile (da gennaio a dicembre). Considerato che tale prestazione fa riferimento all’anno precedente che la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.

COMPATIBILITÀ TRA VOUCHER INPS E MOBILITÀ

Come per la NASpI, la mobilità, a partire dal 1 gennaio 2015, è totalmente cumulabile entro il limite complessivo di euro 3.000 per anno civile (da gennaio a dicembre). Per gli importi superiori a questa somma, nel limite di 7000 euro (il massimo percepibile in voucher per anno civile) bisogna far riferimento alla Circolare n. 229 del 21 novembre 1996.
Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio (modello DS56BIS).

 

COMPATIBILITÀ TRA VOUCHER INPS E CIG

Anche la cassa integrazione è totalmente cumulabile entro il limite complessivo di euro 3.000 per anno civile (da gennaio a dicembre).

Per gli importi superiori a 3000 euro, nel limite di 7000 euro (il massimo percepibile in voucher per anno civile) si applica quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015:

2. Il lavoratore che svolga attivita’ di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attivita’ di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma.

Quindi, nel caso di compensi inferiori a 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS alcuna comunicazione preventiva, mentre la stessa andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali (a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con le circolari nn. 75/2007 e 57/2014).

 

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