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Naspi all’estero: ulteriori chiarimenti sull’espatrio

da Redazione
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La Naspi all’estero si può percepire, ma a determinate condizioni. I chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Naspi all’estero: ulteriori chiarimenti sull’espatrio. La normativa sul diritto della Naspi all’estero l’avevamo già affrontato in questo articolo, analizzando diverse situazioni riguardanti la possibilità di continuare a percepire il sussidio di disoccupazione anche in caso di espatrio. L’assenza di una specifica normativa sull’argomento poneva molti interrogativi.

C’è da dire, però, che anche questo ulteriore aggiornamento non è realmente risolutivo, ma di certo va a chiarire uno degli aspetti più importanti, nonché una delle situazioni più frequenti.


LA NASPI ALL’ESTERO SI PUÒ PERCEPIRE

Con la Circolare 177 del 28/11/2017 l’INPS precisa che “una volta acquisito il diritto alla prestazione NASpI, il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell’Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all’estero in Paese comunitario o extracomunitario senza giustificarne le ragioni e continuando a percepire la prestazione; permangono, tuttavia, in capo all’interessato, i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti –  a seconda dei casi – nella decurtazione o nella decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Da qui in poi, ogni condizione è specificatamente riferita all’espatrio verso paesi dell’Unione Europea: il resto del mondo non esiste più.

Nello specifico, i beneficiari di prestazione NASpI che si recano in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione, hanno diritto a continuare a percepire la prestazione all’estero e a carico dell’Italia, per un massimo di tre mesi. In questo arco di tempo il disoccupato non è tenuto a rispondere alle chiamate del CPI.

Dal primo giorno del quarto mese, anche i beneficiari di prestazione NASpI, che si sono recati in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione e che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione, ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana (patto di servizio) la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie.

Non essendo specificato se le 3 mensilità siano o meno da intendersi come consecutive, ipotizziamo si faccia riferimento alla durata massima di soggiorno all’estero costituita dalla somma di periodi di varia durata all’interno del periodo indennizzabile Naspi.

Quello che consigliamo sempre è l’invio del modello Naspi-com per comunicare all’INPS il proprio espatrio. Viene sottolineato infatti che in mancanza di informazioni in merito alle motivazioni e alla durata dell’espatrio, le Strutture territoriali INPS che ricevono dai Centri per l’Impiego segnalazioni di violazione delle regole stabilite con il patto di servizio, saranno tenute ad applicare delle relative sanzioni  di cui alla circolare n. 224 del 2016.

Tale nuovo orientamento è stato adottato anche dalla recente sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 16997 del 10 luglio 2017 e n. 21564 del 18 settembre 2017.

 
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